Art. 17.
  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli e per esami, alle condizioni e modalita' previste dall'art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico
sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974, n. 417, e successive
modificazioni e, qualora se ne  ravvisi  l'opportunita',  secondo  le
norme   dell'art.  36  della  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul
riordinamento dell'istruzione media tecnica.
  La  tabella  organica  annessa al presente decreto, vista e firmata
d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica
istruzione  e  da  quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti
del personale di ruolo ed incaricato.
  In  relazione,  sia  alle  specifiche  esigenze  dell'addestramento
pratico, sia al funzionamento dei  laboratori,  la  giunta  esecutiva
puo'   assumere  in  servizio  temporaneo  esperti  nel  campo  della
produzione e del lavoro.