Art. 19.
  Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art.
91, lettera f), del testo unico della legge  comunale  e  provinciale
approvato  con  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico
al comune di Acireale (Catania) ed ai  comuni  sedi  delle  eventuali
sedi coordinate con l'istituto.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
  L'onere   della   spesa  a  carico  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto,  gravera'
sugli  stanziamenti degli appositi capitoli del bilanco del Ministero
della pubblica istruzione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  FANFANI, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1989
  Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 271