Art. 14.
  Il   riscontro   della   gestione   finanziaria   e  amministrativa
dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno  e'
nominato  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  l'altro  dal
Ministro del tesoro.
  I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi  del  regolare
andamento della gestione dell'istituto.