Art. 15.
  Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.
  Quando  ricorrono  le  condizioni  previste  dal  terz'ultimo comma
dell'art. 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  21  maggio
1974,  n.  416,  il  provveditore  agli  studi,  sentito il consiglio
scolastico provinciale, procede allo scioglimento  del  consiglio  di
istituto  e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria
il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del  consiglio
medesimo, nonche' della giunta esecutiva.
  In   fase  di  primo  avvio  del  funzionamento  dell'istituto,  il
provveditore agli studi procede  alla  nomina  del  commissario,  fin
quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.