Art. 2. Disposizioni in materia di personale 1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalita': a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989; b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo; c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.