Art. 2.
                Disposizioni in materia di personale
  1.  Entro  il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone
al   Ministro   dei   trasporti,  per  l'approvazione,  un  programma
contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti
finalita':
    a)   avvio   al  prepensionamento  di  una  quota  del  personale
dell'ente,   tenuto  conto  delle  dotazioni  organiche,  nei  limiti
dell'apposito  stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;
    b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti,
al numero indicato come necessario nel programma medesimo;
    c)   sperimentazione   contrattata   di  riduzioni  di  orario  e
proporzionalmente di retribuzione.