Art. 3. Investimenti 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorita' degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano e' approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere. 2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.