Art. 3.
                            Investimenti
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ente  Ferrovie  dello  Stato  presenta  al  Ministro  dei
trasporti  un  piano  indicante  le priorita' degli interventi per la
realizzazione  di  infrastrutture. Il piano e' approvato dal Ministro
dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, ai sensi
dell'articolo  3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle
Camere.
  2.   Con   l'approvazione  del  piano  di  cui  al  comma  1  cessa
l'applicazione     delle    precedenti    disposizioni    legislative
incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ente  Ferrovie  dello  Stato  presenta  al  Ministro  dei
trasporti,  per  l'approvazione,  il programma per l'attuazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo
1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di
cui  all'articolo  8,  quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887.
In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il
termine  di  cui  all'articolo  1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo
1989,  n.  77,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 maggio
1989,  n.  160, e' soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per
la parte del programma non attuata.