Art. 4.
                              Procedure
  1.  I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti
investimenti  nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie
dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati,
sentiti  gli  enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre
mesi  dalla  data  di presentazione; i progetti cosi' approvati hanno
efficacia  di  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti. Ove i
progetti  non  vengano  approvati,  si applica la disposizione di cui
all'articolo  81,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  2.  Le  condizioni  di  contratto con terzi devono fare riferimento
alla  disciplina  comunitaria  per  il  settore  e  tenere  conto, in
particolare,  dei  prezzi  medi  unitari  praticati nell'ambito della
Comunita' economica europea.