Art. 4. Procedure 1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti cosi' approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunita' economica europea.