Art. 6. Patrimonio dell'ente 1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989. 2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilita' di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.