Art. 6.
                        Patrimonio dell'ente
  1.  Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  terzo  comma, della legge 17
maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.
  2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilita' di
singoli  beni,  compresi  tra  quelli  di cui al predetto articolo 1,
terzo  comma,  della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti
provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni,
con  proprio  decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei
registri immobiliari.