Art. 2.
  1.  Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o
reparto della Polizia di Stato  della  stessa  sede  sia  impossibile
assicurare,  direttamente  o mediante appalti, il funzionamento della
mensa  obbligatoria  di  servizio,  nelle  situazioni  di  impiego  e
ambientali  di  cui  all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Ministro
dell'interno  e'  autorizzato  a   provvedere,   nei   limiti   degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri
decreti, ai  sensi  dell'articolo  55  del  regolamento  di  servizio
dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive
modificazioni.
 2.  Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1, allorche' si
provvede  ricorrendo  ad   esercizi   privati,   l'onere   a   carico
dell'Amministrazione  non  puo'  eccedere  il doppio del controvalore
della razione viveri, nonche' delle integrazioni vitto e  dei  generi
di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del
Ministero della difesa.
 
          Nota all'art. 2:
             Il   testo  vigente  dell'art.  55  del  regolamento  di
          servizio  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
          approvato con D.P.R.  n. 782/1985, e' il seguente:
             "Art.  55  (Convenzioni  e  appalti).  -  Per  sopperire
          all'impossibilita'   di   funzionamento   di   una    mensa
          obbligatoria  di  servizio  deve  provvedersi  in ordine di
          preferenza:
              alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o
          enti pubblici dello Stato che gestiscono nella  sede  mense
          per il proprio personale;
              all'appalto del servizio;
              alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
             L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza".