Art. 3.
  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  1  e 2 si applicano anche al
personale dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di
finanza  e  delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1› aprile 1981, n.  121,  che  si  trovi  nelle  condizioni  di
impiego  e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti
sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti
dei  competenti  capitoli  dei  rispettivi  stati di previsione della
spesa.
  2.  E'  data  sanatoria  per  le gestioni, ivi compreso il relativo
trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti
fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti,
comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del  Corpo  della  guardia  di  finanza, in particolari situazioni di
impiego e ambientali diverse  da  quelle  previste  dal  primo  comma
dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
settembre 1950, n. 807.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  16  della  legge n. 121/1981 e'
          riportato nella nota al titolo.
             -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n.
          807/1950 e' riportato nella nota all'art. 1.