(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
  All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio  della  funzione
di controllo sugli atti da parte dei competenti  comitati  regionali,
valuta i progetti esecutivi, che  debbono  essere  corredati  da  una
relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti  previsti
dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative
ai   vincoli   archeologici,   ambientali,   storici,   artistici   e
territoriali, e si esprime su di essi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza
che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto
concerne gli interventi  dell'ente  locale.  La  conferenza  verifica
altresi' il rispetto delle normative concernenti  l'abolizione  delle
barriere architettoniche". 
  All'articolo 4: 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis.  Limitatamente  alle  sole  opere  da  realizzare  per  gli
interventi dei campionati mondiali di calcio del  1990,  la  stazione
appaltante, prima di autorizzare il subappalto,  deve  accertare  che
l'impresa  subappaltatrice  sia  iscritta  all'Albo   nazionale   dei
costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da  realizzare
in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui  alla  legge
13  settembre  1982,  n.   646,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.  Il  subappalto  totale  dell'opera  e'   vietato.   La
progettazione esecutiva, nonche' quella che alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  non  risulti
ancora ultimata, dovra' contenere, per singole fasi esecutive,  anche
i piani per la sicurezza fisica dei  lavoratori,  che  devono  essere
realizzati direttamente  dalle  imprese  aggiudicatarie.  Tali  piani
costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono  messi
a disposizione delle autorita'  competenti  preposte  alle  verifiche
ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento  di
lavori in subappalto  l'impresa  aggiudicataria  deve  praticare  gli
stessi prezzi unitari pattuiti  nel  capitolato  di  appalto  con  un
ribasso non superiore al 10 per cento"; 
  al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
autorizzati,  con   deliberazione   di   opere   relative   a   linee
metropolitane, interventi per tecnologie,  impianti  ed  attrezzature
finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  di  esercizio  delle  linee
metropolitane esistenti"; 
  al comma 5, dopo le parole:  "sulla  base  di",  sono  aggiunte  le
seguenti: "piani finanziari e"; ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Le opere possono essere eseguite anche  in  pendenza  della
formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed  anche  in  deroga
alle convenzioni vigenti"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-bis.  Interventi   di   competenza   dell'ANAS   su   viabilita'
interconnessa con gli itinerari autostradali  di  collegamento  delle
aree di svolgimento dei  campionati  mondiali  o  riferiti  a  quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo  1,  possono  essere  affidati  ai
soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite
convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della  manutenzione
per un periodo non inferiore a cinque anni. 
  5-ter. Gli  interventi  che  interessano  il  settore  aeroportuale
possono essere affidati in regime di concessione agli enti o societa'
concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove  occorra  anche
integrative di quelle vigenti". 
  All'articolo 5: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il contributo ordinario all'ANAS  e'  aumentato  per  gli  anni
1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire  87  miliardi  per
l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e  lire  220
miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di  lire  460  miliardi
per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi  per  l'anno
1989 e di lire 373  miliardi  per  l'anno  1990,  e'  destinata  alla
realizzazione  degli  interventi  da  individuarsi  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici per le finalita' di  cui  al  precedente
articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in  ragione  di  lire  16
miliardi e 500 milioni per il 1990 e  di  lire  220  miliardi  e  500
milioni  per  il  1991,  e'  riservata  ad  interventi   urgenti   di
manutenzione ordinaria e straordinaria  migliorativa  finalizzata  ad
esigenze di sicurezza e fluidita'  del  traffico  limitatamente  agli
itinerari di collegamento e servizio  delle  aree  interessate  dalle
finalita'  del  presente  decreto.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989  utilizzando
l'accantonamento 'Piano decennale di grande viabilita' ed  interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria'. Per gli interventi di cui
all'allegato elenco, l'Azienda nazionale  autonoma  delle  strade  e'
altresi' autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi
dei residui  relativi  al  capitolo  751  del  bilancio  dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade"; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In relazione alle  maggiori  esigenze  della  circolazione,
della sicurezza e alle  emergenze  in  atto  in  connessione  con  le
finalita' del presente decreto, l'ANAS  e'  tenuta  a  dare  assoluta
priorita'  per  lotti  funzionali  alle  ultimazioni  relative   agli
interventi gia' programmati sugli itinerari di  afflusso  e  servizio
alle sedi di svolgimento dei campionati  mondiali,  realizzabili  nei
limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  dedotta  la
quota prevista al comma 1. La realizzazione  degli  altri  interventi
gia' programmati in attuazione delle  disposizioni  vigenti,  nonche'
degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo
le disponibilita'  ordinarie  del  bilancio  dell'ANAS.  I  programmi
debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari"; 
   al comma 3, le  parole:  "790  miliardi"  e:  "90  miliardi"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "900 miliardi"  e:  "100
miliardi"; 
  al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "e  per  un  importo
non  superiore  a  lire  72   miliardi   alla   societa'   a   totale
partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino,  per  interventi  sulla
ferrovia Torino-Ceres". 
 All'articolo 6, al comma 2, le parole da: "realizzazione" fino  alla
fine del comma, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ultimazione  per
itinerario di interventi  previsti  dal  piano  decennale  di  grande
viabilita'   e   ad   interventi   di   manutenzione   ordinaria    e
straordinaria". 
  Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 6-bis. - 1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata
ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3  gennaio  1978,
n.  1,  ai  fini  della  dichiarazione  di  compatibilita'   di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera l),  del  decreto-legge  4  novembre
1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1988, n.  556,  puo'  incidere  solamente  sulle  prescrizioni  dello
strumento urbanistico comunale. 
  2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei  vincoli
posti da autorita' sovracomunali, anche se recepite  dallo  strumento
urbanistico, sono nulle. 
  3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del
consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se  otterranno
i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1  del  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 1988, n. 556. 
  4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le
eventuali   varianti   agli   strumenti    urbanistici    conseguenti
all'applicazione del quarto  comma  dell'articolo  1  della  legge  3
gennaio 1978, n. 1". 
 Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Torino  -  Opere  dell'ente
locale: 
   al  n.  9),  sono  aggiunte,  in   fine,   le   parole:   "(tronco
metropolitano Torino Dora - nuovo stadio - aeroporto di Caselle)"; 
   dopo il n. 9) e' aggiunto il seguente: 
   "9-bis) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione - nuovo
stadio)". 
 Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Milano  -  Opere  dell'ente
locale, al n. 10, sono aggiunte, in fine, le parole:  "Stadio  di  S.
Siro".