IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. 2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, e' a carico del datore di lavoro. 3. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma e' elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta. 4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dai seguenti: "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemilioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato". 5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: "5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".