Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva 1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge. 2. Costituiscono, altresi', titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attivita' commerciali e negli elenchi degli artigiani. 3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11. 4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni e' proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente. 5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso. 6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi e' ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso. 8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 socondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo. 9. L'obbligo di avvalersi del Servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali puo' essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. 10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi. 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. 12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale. 13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso. 15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale. 16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione. 17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali. 18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per cento. 19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalita' stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.