Art. 2.
                Riscossione dei crediti contributivi,
       rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
  1.  Costituiscono  titolo  esecutivo,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'articolo  474  del  codice  di  procedura civile, le denunce, le
dichiarazioni  e  gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti
gestori  di  forme  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie  dai
soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi,
non  seguiti  da  pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle
somme  denunciate,  dichiarate  o  riconosciute  e  non  pagate ed ai
relativi accessori di legge.
  2.  Costituiscono,  altresi',  titolo  esecutivo ai sensi e per gli
effetti   dell'articolo  474  del  codice  di  procedura  civile,  le
attestazioni  dei  dirigenti degli uffici territorialmente competenti
degli  enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
relative  al  mancato  pagamento,  nel termine stabilito, di quote di
contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a
norma  delle  vigenti  disposizioni,  agli enti stessi dagli iscritti
negli  elenchi  di categoria, negli elenchi degli esercenti attivita'
commerciali e negli elenchi degli artigiani.
  3.  Ai  fini  della  riscossione,  anche disgiunta, dei contributi,
premi,  sanzioni  civili  e sanzioni amministrative gli enti pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo
35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni,
ai  sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono
decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
di   procedura   civile,   provvisoriamente   esecutivi,   ai   sensi
dell'articolo  642,  primo  comma,  del  predetto  codice, cosi' come
previsto  dall'articolo  1,  comma  13,  del decreto-legge 2 dicembre
1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
1986, n. 11.
  4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910,
n.  639,  per  la  riscossione  delle  somme  di cui al comma 3, sono
notificate  da  un  funzionario  dell'ente  creditore,  con  le forme
previste  per  la  notificazione  degli  atti  nel  processo  civile.
L'opposizione alle predette ingiunzioni e' proposta, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o
dell'ordinanza-ingiunzione,  al  pretore  in  funzione di giudice del
lavoro.  Il  giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 442 e
seguenti  del  codice  di  procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai
sensi    del   regio   decreto   14   aprile   1910,   n.   639,   le
ordinanze-ingiunzioni  emesse  ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  per  la  riscossione  delle  somme  di  cui al comma 3, gli
attestati  e  le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti
ingiuntivi  di  cui  agli  articoli  633  e  seguenti  del  codice di
procedura   civile,  elaborati  meccanograficamente,  possono  essere
sottoscritti  a  stampa dal funzionario delegato dal presidente degli
enti  pubblici  che  gestiscono  forme  obbligatorie  di previdenza e
assistenza.  Parimenti  possono essere sottoscritte a stampa tutte le
comunicazioni elaborate meccanograficamente.
  5.  Per  la  riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi,
gli  enti  gestori  di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
sono  tenuti  ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,   ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  stesso,  secondo  la
disciplina  prevista  per  le  imposte  dirette con l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
  6.  Contro  i  ruoli  esattoriali  emessi  sulla  base  dei  titoli
esecutivi   e'  ammessa  opposizione.  L'opposizione  e  il  relativo
giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo
grado  il  pretore  puo'  sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi
motivi.
  7.  In  attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della
riscossione,  gli  enti  gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie  sono  tenuti  ad avvalersi del sistema di riscossione a
mezzo  ruoli  esattoriali,  secondo  la  disciplina  prevista  per le
imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.
  8.  Per  la  riscossione  dei  contributi  e  dei  premi e relativi
accessori   di  legge,  i  cui  termini  di  pagamento  sono  scaduti
anteriormente  all'entrata  in  vigore del presente decreto, gli enti
gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti
ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da
parte  degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo
del  non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo
di  ogni  rata.  Sono  fatti  salvi i decreti ingiuntivi richiesti od
emessi  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  che  saranno  messi  in esecuzione entro il 30 novembre 1989
socondo  le  procedure  previste  dal  codice di procedura civile. Il
limite  del  cinque  per  cento  all'incremento  degli  aggi previsto
dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44,
non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.
  9.  L'obbligo  di avvalersi del Servizio centrale della riscossione
e,   in  attesa  della  sua  entrata  in  funzione,  del  sistema  di
riscossione   a   mezzo   ruoli   esattoriali   puo'  essere  sospeso
temporaneamente   con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro,  su  proposta  degli  enti  gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
  10.  Gli  oneri  relativi  ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e
spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al
pagamento dei contributi e dei premi.
  11.  Il  pagamento  rateale  dei  debiti  per  contributi, premi ed
accessori  di  legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza
ed  assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti,
puo'  essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per
delega  di  quest'ultimo,  dal  comitato  esecutivo, ovvero, per casi
straordinari  e  periodi  limitati,  ed in relazione a rateazioni non
superiori  a  dodici  mesi,  previa  autorizzazione  del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto
previsti   dall'ordinamento   degli   enti  medesimi.  Le  rateazioni
superiori  a  dodici  mesi sono disposte con provvedimento motivato e
sono  comunicate  trimestralmente  ai  Ministri  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  e  del  tesoro, secondo modalita' stabilite, con
apposito  decreto,  dai  Ministri  medesimi.  Non sono consentite per
ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro
mesi;  in  casi  eccezionali,  previa autorizzazione del Ministro del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  possono  essere  consentite
rateazioni fino a trentasei mesi.
  12.  E'  elevata  da  8,50  a  12  punti  la  maggiorazione  di cui
all'articolo  13,  primo  comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
  13.  I  crediti  di importo non superiore a lire 35.000 per premi o
contributi   dovuti   agli   enti   pubblici   che  gestiscono  forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono estinti unitamente
agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.
  14.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei  confronti  del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per
tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.
  15.  Per  la  regolarizzazione  rateale  dei premi e dei contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  relativi accessori di legge
dovuti  allo  SCAU,  per  gli  anni  1987 e precedenti, dai datori di
lavoro  agricolo  e  dai  coltivatori  diretti,  coloni  e mezzadri e
rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
  16.   Le   disposizioni  di  cui  al  numero  1)  del  primo  comma
dell'articolo  20  del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere
intese  nel  senso  che  il beneficio previsto per i datori di lavoro
iscritti   negli   elenchi   nominativi   degli  esercenti  attivita'
commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  non  si  applica  agli  agenti  di
assicurazione.
  17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio
1986,  n.  26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo
ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi
degli  oneri  sociali  e  si  applica per ciascuna delle due aliquote
complessive previdenziali ed assistenziali.
  18.  La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per
cento.
  19.  I  soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni contenute
nell'articolo  14  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti,
nei  termini  e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad
inviare  copia  delle  dichiarazioni  di  cui  al  citato articolo 14
all'INPS  e  all'INAIL  ai  fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali  di  pertinenza.  Il versamento delle somme dovute deve
essere   effettuato,  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'INPS  e
dall'INAIL,  o  in  unica soluzione, entro il termine del 30 novembre
1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989.
Per  la  rateazione  si  applicano  le  disposizioni  previste  nella
fattispecie  dalla  normativa  fiscale.  Nelle  dichiarazioni  devono
essere  evidenziati  i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni
previdenziali  ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni
nei  termini  stabiliti  anche  ad  una  sola  delle  amministrazioni
interessate   comporta   la   decadenza   dei  benefici  connessi  al
differimento  dei  termini  per  la presentazione delle dichiarazioni
stesse.  Sulle  somme  non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze
sopra  richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le
contribuzioni  previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza
dei  termini  di  pagamento.  Sulle  somme  dovute  per contribuzioni
previdenziali  ed  assistenziali ai sensi del presente comma relative
alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti
previdenziali  anteriormente  al  30  marzo  1989  non sono applicati
interessi e sanzioni di legge.