Art. 4.
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali
  1.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988 e
fino  a  tutto  il  periodpo  di paga in corso al 30 novembre 1989 e'
concessa  una  riduzione,  per  ogni  mensilita' fino alla dodicesima
compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui
  all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane  operanti  nei  settori manufatturieri ed estrattivi, delle
imprese  impiantistiche  del settore metalmeccanico, risultanti dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese  armatoriali  nonche'  delle imprese iscritte nell'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974,  n.  298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi
quello  fra  trattore  e  veicoli  rimorchiati  indicato  dal comma 4
dell'articolo  41  della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
    b)  ulteriori  L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla  lettera  a)  operanti  nei  territori di cui all'articolo 1 del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    c)  L.  21.000  per  ogni  dipendente delle imprese alberghiere e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di  esercizio delle sale cinematografi che; delle agenzie di viaggio;
dei  complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge
17  maggio  1983,  n.  217, e dei loro consorzi e societa' consortili
condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976,
n.   377;   delle  imprese  commerciali,  loro  consorzi  e  societa'
consortili  condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10
maggio  1976,  n.  377,  e  17  febbraio  1971,  n.  127, considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo  1979,  n.  92;  di  ogni  altra  impresa  con piu' di quindici
dipendenti   considerata   commerciale   ai   fini  previdenziali  ed
assistenziali;  degli  enti, fondazioni ed associazioni senza fini di
lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22
del  decreto  del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ivi  comprese  le  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
nonche'  dei  concessionari  di  impianti  di  trasporto  con fune in
servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane;
    d)  ulteriori  L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla  lettera  c)  operanti  nei  territori di cui all'articolo 1 del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di  un  terzo  per  il  personale marittimo che non ha continuita' di
rapporto di lavoro.
  3.   Per   le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dalle  imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente
alla  data  del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero de lavoratori
occupati  alla  medesima data, e' concessa fino a tutto il periodo di
paga  in  corso  al  30 novembre 1989, una riduzione di L. 56.000 per
ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima  compresa,  sul contributo a
carico  del  datore  di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
  4.  Per  i  nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte
delle  imprese  di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988
con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero
di  lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto il
periodo  di  paga  in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire
56.000,  per  ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima  compresa, sul
contributo  a  carico  del  datore  di lavoro di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  5.  I  benefici  di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro ne'
con  il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi
per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi per ciascun dipendente
assunto.
  6.  A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988 e fino a
tutto  il  periodo  di  paga  in  corso al 30 novembre 1989, per ogni
mensilita'  e  fino  alla  dodicesima  compresa,  una  riduzione  sul
contributo  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi  i  datori  di  lavoro  del  settore  agricolo  operanti  nei
territori  di  cui  all'articolo  1 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1988, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  7.  Le  riduzioni  di  cui al presente articolo si applicano sino a
concorrenza  dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternita' dovuti.
  8.   Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso  di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese,  sono  diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile
per  ogni  giornata  non  retribuita  e,  nel  caso di lavoro a tempo
parziale  di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  sono  attribuite  per  ogni  ora di attivita' in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili  per  156,  entro  il  limite massimo dell'importo stesso. La
predetta  diminuzione  non  trova  applicazione  per i dipendenti con
contratto   di   lavoro  a  tempo  parziale  che  prestino  attivita'
lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.
  9.  Le  riduzioni  di  cui  al presente articolo non spettano per i
lavoratori che:
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori  a  quelli  effettivamente  svolti  ovvero con retribuzioni
inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
    c)  siano  stati  retribuiti  con retribuzioni inferiori a quelle
previste dall'articolo 1, comma 1.
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a
tre  volte  i  periodi  di inosservanza anche di una delle condizioni
previste dal comma stesso.
  11.  Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218, e successive modifiche ed integrazoni, e nell'articolo 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblca 9 novembre 1976, n. 902, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  fine di salvaguardare i
livelli  occupazionali  e  sulla  base  di  un  programma graduale di
riallineamento  alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente  decreto, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa,
anche  temporaneamente,  la  condizione prevista dalla lettera c) del
comma  9.  Tale  sospensione e' disposta con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del
tesoro,    sentite    le    confederazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto
per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
  12.  Con  salvezza  delle  situazioni  di  cui al comma 11, per gli
aspetti  ivi  disciplinati,  le riduzioni di cui al presente articolo
non  spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro,   stipulato   dalle
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative,  da  essi
applicato.
  13.  Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino  dei  luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato,
nel  limite  del  danno  accertato, per i lavoratori dipendenti delle
aziende  nei  confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per
fatti   afferenti   all'esercizio   dell'impresa,   siano   accertate
definitivamente  violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che  comportino  danno  ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio
1986,   n.   349;   ove  le  violazioni  comportino  rilevante  danno
ambientale,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  puo' disporre la sospensione
totale  o  parziale  del  beneficio  in  attesa  della  definitivita'
dell'accertamento.
  14.  A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988
sono  abrogate  le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
  15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi
ai  periodi  di  paga  in  corso  dal  1› dicembre 1988 e successivi,
effettuati  in  difformita'  alle  disposizioni del presente decreto,
sono  conguagliati senza accessori di legge alla prima scadenza utile
successiva  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  16.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato  in  L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
  17.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.