Art. 5.
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il
   Mezzogiorno,  per  il  completamento  del  piano straordinario per
   l'occupazione  giovanile  e per la presentazione delle domande per
   il sussidio di disoccupazione.
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo
1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988,  n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo
59  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9, 10, 11 e 12.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire  5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il
periodo  1992-2000,  si  provvede  a carico dell'assegnazione di lire
30.000  miliardi  all'uopo  prevista  dall'articolo 18 della legge 1›
marzo  1986,  n.  64,  recante  disciplina  organica  dell'intervento
straordinario  nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte dell'INPS.
  3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11  aprile  1986,  n.  113, il termine per il completamento del piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata   legge   n.  113  del  1986  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente
di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale nomina un membro
supplente.
  4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
sussidio  di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30
dicembre  1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
  5.  In  attesa  della  riforma  della  disciplina  del  trattamento
previdenziale   delle   ostetriche   il   termine   previsto  per  lo
scioglimento  dell'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche  e'  prorogato  al  31  dicembre 1989. Fino a tale data il
commissario  straordinario  dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti
ed  alle  attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche
quelli del consiglio nazionale.