Art. 6. Assicurazione per gli apprendisti artigiani 1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualita' costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita' e' fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualita' e', con i suddetti criteri, automaticamente aumentato. 3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio. 4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regioni per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.