Art. 6.
             Assicurazione per gli apprendisti artigiani
  1.  Le  regioni  a  statuto  ordinario comunicano, entro il mese di
giugno  1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro  la  stipula  delle  convenzioni di cui all'articolo 16, terzo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento
in  cinque  annualita'  costanti  dei  contributi per gli anni 1988 e
precedenti,  senza  gravami  di  interessi  ed  oneri accessori per i
contributi  e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita'
e'  fissato,  per  ogni regione e per ciascuno degli anni interessati
alla  rateizzazione,  al  4 per cento della quota del fondo comune ad
essa  spettante,  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 1› febbraio
1989,  n.  40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge
10  aprile  1981,  n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di
insufficienza  della  rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il
numero  delle  annualita' e', con i suddetti criteri, automaticamente
aumentato.
  3.  In  mancanza  della  stipula delle convenzioni il Ministero del
tesoro  provvede  ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti
alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8
della  legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a
quelli  dovuti  in  forza  del  comma 2. Le somme accantonate vengono
calcolate  sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro,
entro  il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e  vengono  corrisposte  agli istituti assicuratori entro il
termine di ogni esercizio.
  4.  Fino  all'intervenuta  stipula  delle convenzioni, i contributi
dovuti  da  ogni  regioni  per  gli  anni  1989 e successivi verranno
trattenuti  sulle  quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo
comune  sulla  base  dei crediti annualmente comunicati dal Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ai  fini della successiva
erogazione a favore degli istituti assicuratori.