Art. 10.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  11- bis del decreto-legge 14 marzo
1988,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, e' sostituito dal seguente:
  "1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente
praticate  e  quelle  risultanti dal catasto a partire dal periodo di
imposta  da  cui  hanno  effetto  i  fatti  indicati  nei commi 1 e 2
dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
fino  al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni
di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario
dei  terreni  e'  determinato  applicando  la  tariffa d'estimo media
attribuibile  alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni
fuori  tariffa.  La  tariffa  media e' costituita dal rapporto tra la
somma  delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa
la  qualita'  di  coltura  ed  il  numero delle classi stesse. Per le
qualita'  di  coltura  non  censite  nello  stesso  comune  o sezione
censuaria  si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa
attribuite  a  terreni  con le stesse qualita' di coltura ubicati nel
comune   o  sezione  censuaria  viciniore  nell'ambito  della  stessa
provincia.  Qualora  la  coltura  praticata  non  trovi riscontro nel
quadro  di qualificazione della provincia si applica la tariffa media
della  coltura  del  comune o sezione censuaria in cui i redditi sono
comparabili per ammontare".
  2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da
cui  hanno  effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del
testo  unico  sulle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, deve essere
allegato  un  apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi
di  presentazione  della  denuncia delle variazioni della qualita' di
coltura  e  con  riferimento ad ogni partita catastale, la superficie
catastalmente  suddivisa  tra le diverse qualita' di coltura comprese
quelle  non variate, nonche' la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori
tariffa  relative  a  ciascuna  qualita' e la data di ultimazione dei
miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione
di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601.  In  caso  di  mancata  allegazione  o  di
incompletezza  del  prospetto,  si  applica  la sanzione prevista dal
secondo  comma  dell'articolo  48  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3.  Le  disposizioni del presente articolo relative alle variazioni
di  coltura  hanno  effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi
per l'anno 1989.
  4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi
conseguenti  alla  decorrenza  stabilita  dal  comma  3  si fa fronte
mediante  utilizzo  fino  al predetto importo con le maggiori entrate
assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.