Art. 4.
  1.  Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di
elaborazioni  dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali
vengono   indicate  per  comune,  via  e  numero  civico,  le  unita'
immobiliari  i  cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle
dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonche'
le  unita' che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono
state  individuate  a  seguito  delle  procedure  di  incrocio di cui
all'articolo  2  e quelle per le quali sono state presentate denuncie
di  accatastamento  successivamente  al 31 dicembre 1983. Gli elenchi
devono  essere  inviati, anche in piu' volte a partire dal 1› gennaio
1990,  ai  comuni in cui sono ubicate le unita', utilizzando supporti
cartacei o magnetici.
  2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare
agli   uffici  tecnici  erariali  competenti  le  unita'  immobiliari
esistenti  nel  territorio  comunale,  non comprese in ciascuno degli
elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se
necessario  d'intesa  con  le conservatorie dei registri immobiliari,
all'identificazione   dei   possessori   nell'anno   di  riferimento,
segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta
agli uffici distrettuali delle imposte dirette.
  3.  Gli  uffici  distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo
del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da
fornire   per   iscritto  entro  quarantacinque  giorni;  gli  uffici
provvedono  ai  sensi  degli  articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi
forniti   a  chiarimento  risulti  che  il  nominativo  indicato  non
corrisponde  al  soggetto  passivo  ovvero che l'immobile non produce
reddito o che compete una esenzione o agevolazione.
  4.  Gli  atti  pubblici  tra vivi e le scritture private, formati o
autenticate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente   decreto,  di  trasferimento  della  proprieta'  di  unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle  stesse,  con  esclusione  di  quelli  relativi  a parti comuni
condominiali  di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata,
la  dichiarazione  della  parte  o  del  suo  rappresentante legale o
volontario,  resa  ai  sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla
quale  risulti  che  il  reddito  fondiario  dell'immobile  e'  stato
dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  per la quale il
termine  di  presentazione  e'  scaduto  alla  data dell'atto, ovvero
l'indicazione  del  motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o
in  parte  dichiarato.  In  questo caso, il pubblico ufficiale dovra'
trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata
autenticata,  entro  sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette del luogo del domicilio fiscale
dichiarato  dalla  parte.  Tale  trasmissione  tiene  luogo anche del
rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.
  5.  L'omissione  della  dichiarazione  resa  ai sensi della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  prevista  nel  comma 4, e' causa di nullita'
dell'atto.
  6.  Per  gli  atti  formati  e  le scritture autenticate fino al 30
novembre  1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il
reddito  dell'immobile  nell'ultima  dichiarazione dei redditi per la
quale  il  termine  di  presentazione e' scaduto alla data dell'atto,
dovra'  rendere  nello  stesso  la  dichiarazione di cui al comma 4 e
potra'  presentare  la  dichiarazione  sostitutiva ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 6.
  7.  I  conservatori  dei  registri immobiliari, devono segnalare al
competente  ufficio  distrettuale delle imposte dirette, entro trenta
giorni   dall'esecuzione   delle  relative  formalita'  richieste,  i
provvedimenti   giudiziari  aventi  i  medesimi  effetti  degli  atti
indicati  nel  precedente  comma  4, nonche' le sentenze dichiarative
relative all'accertamento della proprieta' o di altri diritti reali.
  8.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti i comuni possono essere
autorizzati,  in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
ad   assumere,  nell'ambito  temporale  previsto  nel  comma  2,  con
contratto  a  tempo  determinato  di durata non superiore a tre mesi,
personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano
in  grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di
professionisti esterni.
  9.  Alla  domanda  inoltrata  al  comune,  diretta  ad  ottenere il
rilascio  dei  certificati  di  agibilita'  e  di  abitabilita' delle
singole unita' immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia
autenticata   della   ricevuta   della   denuncia  di  accatastamento
rilasciata  dall'ufficio  tecnico erariale competente per territorio.
In  caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al
rilascio dei certificati richiesti.