Art. 4. 1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unita' immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonche' le unita' che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denuncie di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in piu' volte a partire dal 1 gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unita', utilizzando supporti cartacei o magnetici. 2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unita' immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette. 3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione. 4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. 5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, e' causa di nullita' dell'atto. 6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, dovra' rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potra' presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6. 7. I conservatori dei registri immobiliari, devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalita' richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonche' le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprieta' o di altri diritti reali. 8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni. 9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilita' e di abitabilita' delle singole unita' immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.