Art. 5.
  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, sono stabilite le modalita' per la predisposizione
automatica  delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli
elenchi  ai  comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione
dei  dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai
fini  dell'accertamento  parziale,  nonche'  per la conservazione dei
dati su supporto magnetico.