Art. 6. 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verra' indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potra' rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unita' immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti. 2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere dal 1 settembre al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima. 3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva. 4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta gia' eseguiti.