Art. 6.
  1.  Agli  effetti  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai
quali  il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto
anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo,
sono  ammessi  a  presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per
quanto   riguarda  i  redditi  dei  fabbricati  determinati  mediante
l'applicazione  di  tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della
legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verra'
indicato  dall'ufficio  tecnico  erariale competente, al quale potra'
rivolgersi  il  contribuente  con  apposita  istanza,  sulla base del
reddito  determinato  con  l'applicazione  di  tariffe  di estimo per
unita'   immobiliari  similari.  Per  i  redditi  prodotti  in  forma
associata   la  dichiarazione  sostitutiva  presentata  dai  soggetti
indicati  nell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
  2.  Le  dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e  spedite, mediante raccomandata, da trasmettere dal 1› settembre al
30  novembre  1989,  agli  uffici competenti in ragione del domicilio
fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.
  3.  Le  dichiarazioni  sono  irrevocabili. Esse possono comprendere
anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento
non  definitivo;  in  tal  caso  il  rapporto  si  considera esaurito
limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.
  4.   Per   i   contribuenti   che  hanno  presentato  dichiarazioni
sostitutive  in  aumento  ai  sensi  del presente articolo, i termini
previsti  per  gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi
per  i  periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988 e per i quali
non  sia  intervenuto  accertamento  definitivo, sono differiti al 30
novembre  1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta
gia' eseguiti.