Art. 2. 
             Prescrizioni relative alle carni utilizzate 
  1. Il "Salame di Varzi" deve  essere  prodotto  con  carni  fresche
provenienti da suini: 
    a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma
1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da  allevamenti  di  zona  a
caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia  e  da
allevamenti situati nei comuni della provincia di  Alessandria  e  di
Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di  Varzi",
o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini; 
    b) che, dopo il periodo di finissaggio,  alimentati  cioe'  negli
ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale,  abbiano  raggiunto
un peso vivo minimo di chilogrammi 150; 
    c)  abbattuti  e  perfettamente  dissanguati  presso  il  singolo
produttore o comunque nella zona di produzione del "Salame di  Varzi"
previa una sosta di  almeno  dodici  ore  e  tenuti  completamente  a
digiuno.