Art. 4. 
                      Asciugatura e stagionatura 
  1. L'asciugatura  e  la  stagionatura  devono  avvenire  in  locali
convenientemente aerati, con opportune attrezzature  e  tecniche,  in
funzione delle caratteristiche  climatiche  e  dell'orientamento.  Il
periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura  del
prodotto.