Art. 6. 
                        Contrassegno e sigillo 
  1. Il "Salame di Varzi" deve essere immesso in commercio  provvisto
del  particolare  contrassegno  atto  a   garantire   permanentemente
l'origine e l'identificazione del prodotto. 
  2. I salami, subito dopo l'insaccatura, durante la  legatura  prima
dell'asciugatura, devono essere muniti di sigillo atto a garantire la
loro corrispondenza a quanto previsto dalla presente legge.