Art. 7. 
                Obbligo di assoggettamento a controllo 
  1. Le imprese produttrici  del  "Salame  di  Varzi"  -  per  quanto
attiene a tale  specifica  produzione  -  sono  tenute  a  consentire
ispezioni ai locali  di  lavorazione  nonche'  controlli,  verifiche,
esami, sia delle carni da lavorare o  lavorate,  sia  dei  metodi  di
produzione, sia del prodotto in  stagionatura,  sia  in  ordine  alla
tenuta  dei  registri  e  della  documentazione  necessaria  atta   a
dimostrare  che  la  provenienza,  le  modalita'  e  la   durata   di
lavorazione dei salami corrispondano ai  requisiti  prescritti  dalla
presente legge. 
  2.  Ai  sensi  della  presente  legge  si  intende  per  produttore
l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione  del  "Salame
di Varzi", e sia autorizzata secondo le vigenti leggi sanitarie.