Art. 9. 
           Sanzioni a tutela dell'originalita' del prodotto 
  1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di
cui all'articolo 1 di salami i quali non abbiano  i  requisiti  e  le
caratteristiche prescritti dalla presente legge sono puniti  a  norma
delle vigenti leggi contro le frodi. A  norma  delle  medesime  leggi
sono altresi' puniti l'uso della predetta denominazione  accompagnata
da qualificativi di qualsiasi genere che  costituiscano  deformazioni
della denominazione stessa nonche' l'uso di indicazioni atte a trarre
in inganno l'acquirente.