(Regolamento - art. 11)
                               Art. 11. 
                      Cancellazioni anagrafiche 
  1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata: 
    a)  per  morte,  compresa  la   morte   presunta   giudizialmente
dichiarata; 
    b)  per  trasferimento  della  residenza  in   altro   comune   o
all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in  altro  comune
per le persone senza fissa dimora; 
    c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando,
a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente  intervallati,  la
persona sia risultata irreperibile. 
  2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono  essere
comunicati, a cura dell'ufficiale  di  anagrafe,  al  prefetto  entro
trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita';  entro
pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.