Art. 11. Cancellazioni anagrafiche 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.