Art. 15. Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Nota all'articolo 15: Per il testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) vedi precedente nota all'art. 10.