(Regolamento - art. 15)
                               Art. 15. 
 Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 
  1.  Qualora  l'ufficiale  di  anagrafe  accerti,  a  seguito  delle
indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che
non siano state rese, per fatti che  comportino  l'istituzione  o  la
mutazione di posizioni anagrafiche, le  prescritte  dichiarazioni  di
cui  all'art.  13  del  presente  regolamento,  deve   invitare   gli
interessati a renderle. 
  2. Nel caso  di  mancata  dichiarazione,  l'ufficiale  di  anagrafe
provvede ai conseguenti adempimenti e li  notifica  agli  interessati
entro dieci giorni. 
 
          Nota all'articolo 15:
             Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per
          il titolo si veda nelle note  alle  premesse  del  decreto)
          vedi precedente nota all'art. 10.