(Regolamento - art. 16)
                              Art. 16. 
                      Segnalazioni particolari 
 
  1.  Quando  risulti  che  una  persona  o  una  famiglia   iscritta
nell'anagrafe del comune  abbia  trasferito  la  residenza  in  altro
comune dal quale non sia pervenuta  la  richiesta  di  cancellazione,
l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di  anagrafe
del comune nel quale la  persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto
trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 
  2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o  per  i  componenti
della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe  del
comune nel quale  essa  intende  stabilire  la  residenza,  prima  di
procedere  all'iscrizione,  deve  segnalare  tale   fatto,   mediante
l'inoltro  di  una  regolare  pratica  migratoria,  all'ufficiale  di
anagrafe del comune di  eventuale  precedente  iscrizione  anagrafica
affinche' questo, qualora non sia stata a  suo  tempo  effettuata  la
cancellazione  per  l'estero,   provveda   alla   cancellazione   per
emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione  viene
pertanto  effettuata  con  provenienza  dal  comune   di   precedente
iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per  l'estero  sia
stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con
provenienza dall'estero.