(Regolamento - art. 18)
                              Art. 18. 
                     Decorrenza dell'iscrizione 
                     e cancellazione anagrafica 
 
  1. Le dichiarazioni rese dagli interessati,  di  cui  all'art.  13,
comma  1,  lettera  a),  del  presente   regolamento,   relative   ai
trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti  che  le
sostituiscono,  devono  essere   trasmessi,   entro   venti   giorni,
dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di
precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione.
Le  notizie  anagrafiche  rese  dagli  interessati   all'atto   delle
dichiarazioni di  cui  all'art.  13  devono  essere  controllate,  ed
eventualmente  rettificate,  dal  comune  di  precedente   iscrizione
anagrafica, sulla base degli atti  anagrafici  in  suo  possesso.  Lo
stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni
accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione
dall'anagrafe. I termini  per  la  registrazione  anagrafica  di  cui
all'art. 17 decorrono dal  giorno  di  ricezione  della  conferma  di
cancellazione. 
  2.  La  cancellazione  dall'anagrafe  del  comune   di   precedente
iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova  residenza
devono avere sempre la stessa decorrenza, che e'  quella  della  data
della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune
di nuova residenza. 
  3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati  motivi
non sia in grado di ottemperare alla richiesta di  cancellazione  nel
termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune
richiedente, precisando le ragioni e fissando  il  termine  entro  il
quale provvedera' agli adempimenti richiesti. 
  4. Qualora, trascorso quest'ultimo  termine,  non  si  fosse  fatto
luogo  agli  adempimenti  richiesti,   il   comune   richiedente   ne
sollecitera' l'attuazione,  dando  nel  contempo  comunicazione  alla
prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini  da  parte  del  comune
inadempiente. 
  5. Quando, a seguito degli accertamenti,  l'ufficiale  di  anagrafe
ritiene di non accogliere la  richiesta  di  iscrizione,  deve  darne
immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi. 
  6.  Per  le  persone  non  iscritte  in   anagrafe   e   risultanti
abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della
popolazione,  l'iscrizione  anagrafica  decorre  dalla   data   della
dichiarazione resa dall'interessato di  cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera a), del presente regolamento. 
  7. Le vertenze che sorgono tra  uffici  anagrafici  in  materia  di
trasferimento  di  residenza  sono  risolte  dal  prefetto  se   esse
interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero
dell'interno, sentito l'Istituto  centrale  di  statistica,  se  esse
interessano comuni appartenenti a province diverse. 
  8. Le segnalazioni al  Ministero  dell'interno  vengono  effettuate
dalle  competenti  prefetture,  dopo  aver  disposto  gli   opportuni
accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti  dei
comuni interessati, con eventuale parere.