Art. 20. Schede individuali 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonche' l'indirizzo dell'abitazione. 2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle gia' previste nella scheda stessa, puo' essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile. 4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.
Nota all'art. 20: Il testo dell'art. 12 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il seguente: "Art. 12. - La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente e' esercitata dal Ministero dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica".