(Regolamento - art. 22)
                              Art. 22. 
                        Schede di convivenza 
 
  1.  Per  ciascuna  convivenza  residente  nel  comune  deve  essere
compilata una scheda di convivenza, conforme  all'apposito  esemplare
predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale  devono
essere indicate le  posizioni  anagrafiche  relative  alla  medesima,
nonche' quelle dei conviventi residenti. 
  2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e
la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona  che
normalmente la dirige. 
  3.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua
istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne
parte. 
  4. La scheda di convivenza deve essere  tenuta  al  corrente  delle
mutazioni relative alla denominazione o specie della  convivenza,  al
responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni
anagrafiche dei conviventi. 
  5. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione
della convivenza o per  trasferimento  di  essa  in  altro  comune  o
all'estero.