(Regolamento - art. 28)
                               Art. 28. 
                     Uffici anagrafici periferici 
  1.  Per  una  migliore  funzionalita'  dei  servizi  anagrafici  e'
consentita ai comuni che gestiscono  le  anagrafi  con  l'impiego  di
elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici  collegati
con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta
delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.