Art. 29. Istituzione delle anagrafi separate 1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile. 2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovra' dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.
Nota all'art. 29: Il testo dell'art. 7 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il seguente: "Art. 7. - Nei comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1328, devono corrispondere ad una o piu' delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi citta'".