(Regolamento - art. 3)
                               Art. 3. 
                        Popolazione residente 
  1. Per persone residenti nel comune s'intendono  quelle  aventi  la
propria dimora abituale nel comune. 
  2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone
temporaneamente  dimoranti  in  altri   comuni   o   all'estero   per
l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.