(Regolamento - art. 30)
                               Art. 30. 
                 Attribuzioni delle anagrafi separate 
  1.  Le  anagrafi   separate   funzionano   da   organi   periferici
dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le  comunicazioni  dello  stato
civile e le dichiarazioni delle persone  residenti  o  che  intendono
stabilire  la  residenza  nelle  circoscrizioni  nelle   quali   sono
istituite. Esse provvedono altresi' al rilascio delle  certificazioni
anagrafiche.