(Regolamento - art. 31)
                               Art. 31. 
                Corrispondenza delle anagrafi separate 
                       con l'anagrafe centrale 
  1. L'originale delle schede di famiglia e  di  convivenza,  nonche'
delle schede individuali  che  vengono  formate  presso  le  anagrafi
separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede
viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui
all'art. 30, con le modalita' previste nel presente  regolamento  per
l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche. 
  2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma  3,  del
presente regolamento deve essere riportata con la  stessa  decorrenza
tanto nell'originale quanto nella copia. 
  3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano  essere  piu'
agevolmente assicurati con l'impiego  di  idonei  mezzi  tecnici,  le
anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle  copie  delle
schede.