(Regolamento - art. 34)
                               Art. 34. 
Rilascio di elenchi degli iscritti  nell'anagrafe  della  popolazione
  residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca. 
 
  1.  Alle  amministrazioni  pubbliche  che  ne   facciano   motivata
richiesta, per esclusivo uso di  pubblica  utilita',  l'ufficiale  di
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella
anagrafe della popolazione residente. 
  2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di
anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi  ed  aggregati,  agli
interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di
ricerca. 
  3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il
materiale fornito.