(Regolamento - art. 35)
                               Art. 35. 
                 Contenuto dei certificati anagrafici 
 
  1. I certificati  anagrafici  devono  contenere  l'indicazione  del
comune e della data di rilascio; l'oggetto della  certificazione;  le
generalita' delle persone cui la certificazione si  riferisce,  salvo
le particolari disposizioni di cui alla legge  31  ottobre  1955,  n.
1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro  dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le  notizie  riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il  titolo  di  studio  e  le  altre
notizie  il  cui  inserimento  nelle  schede  individuali  sia  stato
autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. 
Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza  per  il
rilascio  dei  cetificati  tali  notizie  risultino  sui  certificati
stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. 
  3. Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la
composizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  del
rilascio del certificato. 
  4. Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia
certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. 
 
          Nota all'art. 35:
             La  legge n. 1064/1955 reca: "Disposizioni relative alle
          generalita' in estratti, atti e documenti  e  modificazioni
          all'ordinamento dello stato civile".