Art. 39. Aggiornamento del piano topografico 1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. 2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. 3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinche' vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio. 4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.