(Regolamento - art. 39)
                               Art. 39. 
                 Aggiornamento del piano topografico 
 
  1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere  formata  una
copia  del  piano  topografico  stabilito  in  occasione  dell'ultimo
censimento. 
  2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni  dipendenti
dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. 
  3. Nel periodo intercensuario  l'Istituto  centrale  di  statistica
impartisce  le  opportune  istruzioni  affinche'  vengano  aggiornate
periodicamente le  delimitazioni  delle  localita'  abitate  in  base
all'intervenuto sviluppo edilizio. 
  4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo  ai  comuni  di  segnalare
tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre  che  alle
regioni   competenti,   l'insorgere   di   eventuali    contestazioni
territoriali.