(Regolamento - art. 40)
                               Art. 40. 
                   Formazione del piano topografico 
                 a seguito di variazioni territoriali 
  1. I comuni costituiti  dopo  l'ultimo  censimento  generale  della
popolazione devono  provvedere  alla  formazione  del  proprio  piano
topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di  un  nuovo
piano topografico i comuni  che,  a  decorrere  dalla  data  di  tale
censimento, hanno avuto modifiche territoriali. 
  2. La formazione di tali piani topografici deve  essere  effettuata
al  momento  stesso  della  variazione   territoriale,   ma   facendo
riferimento, per quanto concerne  la  delimitazione  delle  localita'
abitate, alla  situazione  rilevata  all'ultimo  censimento  ed  agli
eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.