(Regolamento - art. 44)
                               Art. 44. 
    Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico 
  1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono
esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli
uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i
provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree  di
circolazione e la numerazione civica. 
  2. Le comunicazioni predette  devono  essere  effettuate  entro  lo
stesso mese in  cui  i  provvedimenti  sono  stati  adottati;  per  i
provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la  comunicazione
puo' aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.