(Regolamento - art. 5)
                               Art. 5. 
                        Convivenza anagrafica 
  1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un  insieme  di
persone normalmente coabitanti per  motivi  religiosi,  di  cura,  di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale  nello
stesso comune. 
  2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego  o  di
lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate  membri  della
convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti. 
  3. Le persone ospitate anche  abitualmente  in  alberghi,  locande,
pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.