(Regolamento - art. 50)
                              Art. 50. 
               Adempimenti dell'ufficio di statistica 
 
  1.  Nei  comuni  nei  quali  esista  un   ufficio   di   statistica
organicamente distinto ai sensi della  legge  16  novembre  1939,  n.
1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati  in  ogni  loro
parte, devono essere trasmessi all'Istituto  centrale  di  statistica
tramite il  predetto  ufficio,  il  quale  deve  curare  altresi'  il
controllo tecnico dei dati in essi riportati. 
 
          Nota all'art. 50:
             La  legge  n.  1823/1939 reca: "Istituzione di uffici di
          statistica nei comuni con popolazione di centomila  o  piu'
          abitanti".