Art. 50. Adempimenti dell'ufficio di statistica 1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresi' il controllo tecnico dei dati in essi riportati.
Nota all'art. 50: La legge n. 1823/1939 reca: "Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o piu' abitanti".