Art. 52. Vigilanza del prefetto 1. Il prefetto vigila affinche' le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformita' alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalita' ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.