(Regolamento - art. 52)
                               Art. 52. 
                        Vigilanza del prefetto 
  1. Il prefetto  vigila  affinche'  le  anagrafi  della  popolazione
residente e gli ordinamenti  topografici  ed  ecografici  dei  comuni
della provincia siano tenuti in conformita' alle norme  del  presente
regolamento e che siano rigorosamente osservati  le  modalita'  ed  i
termini previsti per il costante e  sistematico  aggiornamento  degli
atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. 
  2.  La  vigilanza  viene  esercitata  a  mezzo  di   ispezioni   da
effettuarsi,  almeno  una  volta  all'anno  in  tutti  i  comuni,  da
funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di
concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 
  3.  L'esito  dell'ispezione  deve  essere  comunicato  all'Istituto
centrale di statistica.