Art. 54. Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica 1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori. 2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinche' da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.