Art. 2.
  1.  Il comma primo dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n.
18,  come  modificato  dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n.
61, e' abrogato.
  2.  Gli  onorari  da  corrispondere  al presidente ed ai componenti
degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale
sono  disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985,
n. 117.