Art. 2. 1. Il comma primo dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e' abrogato. 2. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.