Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  L. 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.