Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.