Art. 12. 1. Ai soggetti interessati e' dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore, qualora non vi abbiano gia' provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonche' di presentare istanze e memorie e di produrre documenti. 2. Le facolta' di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine piu' ampio.