Art. 17.
  1.  L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito
dal seguente:
  "  Art.  30  (Giudizi  civili  o  amministrativi). - 1. Il giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del
danno  puo'  essere  iniziato o proseguito contro il colpevole di uno
dei reati indicati nell'articolo 90 della  Costituzione  solo  se  la
Corte   costituzionale  non  ha  applicato  sanzioni  restitutorie  o
risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo  15  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ".
 
          Note all'art. 17:
             - Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano
          le note all'art. 5.
             -  Il  testo  del  primo  comma dell'art. 15 della legge
          costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' il seguente: "Per  i
          reati  di  attentato alla Costituzione e di alto tradimento
          commessi  dal  Presidente   della   Repubblica   la   Corte
          costituzionale,   nel  pronunciare  sentenza  di  condanna,
          determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena
          previsto  dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonche'
          le  sanzioni  costituzionali,   amministrative   e   civili
          adeguate al fatto".