Art. 2.
  1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento
di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della  Repubblica
ai  sensi  del  comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui  al  comma  2  del
predetto  articolo  8,  se  la  notizia di reato e' infondata, ovvero
manca una condizione di procedibilita' diversa dall'autorizzazione di
cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato e' estinto, se il
fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato  non  lo
ha  commesso  ovvero  se  il fatto integra un reato diverso da quelli
indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima  ipotesi
il collegio dispone altresi' la trasmissione degli atti all'autorita'
giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.
  2.  Quando  sopravvengano  nuove  prove il decreto di archiviazione
indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su  richiesta
del  procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1,  ed  osservate  le
forme  ivi  previste.  Se  dispone la revoca, il collegio provvede ai
sensi dell'articolo  8  della  predetta  legge  costituzionale  e  il
termine  di  novanta  giorni  ivi  previsto  decorre  dalla  data del
ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge costituzionale 16
          gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 1.
             -   Il  testo  dell'art.  96  della  Costituzione,  come
          sostituito  dall'art.  1  della  legge  costituzionale   16
          gennaio 1989, n. 1, e' il seguente:
             "Art.  96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed
          i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
          per  i  reati  commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
          alla giurisdizione  ordinaria,  previa  autorizzazione  del
          Senato  della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati,
          secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
             - Il testo dell'art. 6 della citata legge costituzionale
          16 gennaio 1989, n. 1, e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  I  rapporti,  i  referti e le denunzie
          concernenti   i   reati   indicati   dall'art.   96   della
          Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della
          Repubblica presso il tribunale del capoluogo del  distretto
          di corte d'appello competente per territorio.
             2.   Il   procuratore   della  Repubblica,  omessa  ogni
          indagine, entro il termine di  quindici  giorni,  trasmette
          con  le  sue richieste gli atti relativi al collegio di cui
          al successivo art. 7, dandone  immediata  comunicazione  ai
          soggetti  interessati  perche'  questi  possano  presentare
          memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati".